Art. 16. 
 
  Il giudice,  nel  pronunciare  condanna  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 11,  12,  13  e  14,  primo  comma,
dispone: 
    a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da
rifondere agli Istituti analizzatori incaricati; 
    b) che l'estratto della sentenza  sia  pubblicato,  a  spese  del
condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano; 
    c) che  la  sentenza  venga  affissa  all'albo  della  Camera  di
commercio, industria e agricoltura della Provincia ed  a  quello  del
Comune in cui risiede il contravventore.