Art. 16. Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone: a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati; b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano; c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.