Art. 17. 
 
  La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della,
tabella prevista al terzo comma del precedente art. 2. 
  E' consentita,  dalla  data  suddetta,  una  tolleranza  di  giorni
novanta per lo smaltimento delle scorte  di  riso,  esistenti  presso
aziende industriali, non rispondenti alle  caratteristiche  stabilite
dalla   presente   legge,   nonche'   una   tolleranza   di    giorni
duecentosettanta per la vendita delle scorte  di  riso  esistenti  in
commercio. 
  E' concesso, altresi', un termine  di  giorni  centottanta  per  lo
smaltimento,   da   parte   degli    industriali,    di    involucri,
confezionamenti e stampati non conformi alle  prescrizioni  contenute
nella presente legge.