Art. 17. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della, tabella prevista al terzo comma del precedente art. 2. E' consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonche' una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio. E' concesso, altresi', un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.