Art. 18. In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'art. 2, e' consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - GONELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA