Art. 18. 
 
  In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di  cui
al terzo comma dell'art. 2, e' consentita una tolleranza,  a  partire
dalla data della relativa pubblicazione, di giorni  sessanta  per  lo
smaltimento delle scorte industriali di riso e di  giorni  centoventi
per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla,  e  di
farla osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                     ZOLI - COLOMBO - 
                                                       GONELLA - GAVA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA