Art. 2. Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi: a) comune; b) semifino; c) fino; d) superfino. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre.