Art. 2.

  Le  varieta'  di  risone  e  di riso sono classificate nei seguenti
gruppi:
    a) comune;
    b) semifino;
    c) fino;
    d) superfino.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro
per  l'industria ed il commercio, verra' determinata la denominazione
delle  varieta'  di  risone  e delle corrispondenti varieta' di riso,
nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo.
  Con  lo  stesso  decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le
caratteristiche   di  ciascuna  varieta'  con  la  indicazione  delle
tolleranze consentite e dei relativi limiti.
  Il  decreto  contenente  le  tabelle portanti le denominazioni e le
indicazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  deve  essere annualmente
pubblicato entro il 15 novembre.