Art. 3. 
 
  E' vietato qualsiasi trattamento del  riso  con  agenti  chimici  o
fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che  possa  modificarne
il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale. 
  Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino
con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori
e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco. 
  Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo "parboiled, converte" o
simili diretti a conservare al riso le sue  proprieta'  originarie  e
migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento. 
  Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a "riso soffiato"
e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o  la  vitaminizzazione
del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti  in  materia
d'igiene e sanita'.