Art. 3. E' vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale. Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco. Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo "parboiled, converte" o simili diretti a conservare al riso le sue proprieta' originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento. Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a "riso soffiato" e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'.