Art. 4. 
 
  E' vietato vendere, porre  in  vendita,  o  comunque  immettere  al
consumo, per l'alimentazione umana: 
    a) miscele di risi superflui, fini,  semifini  e  comuni;  per  i
primi  tre  gruppi  e'  vietata  la  miscela  di  varieta'  anche  se
appartenenti allo stesso gruppo; 
    b) riso scondizionato o alterato o comunque tale  da  non  essere
atto all'alimentazione umana.