Art. 4. E' vietato vendere, porre in vendita, o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana: a) miscele di risi superflui, fini, semifini e comuni; per i primi tre gruppi e' vietata la miscela di varieta' anche se appartenenti allo stesso gruppo; b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.