Art. 5. Chiunque vende, pone in vendita, o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili. Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro: a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino); b) la varieta'. Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purche' con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie. Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da potere indurre in errore l'acquirente. Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonche' tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio. I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.