Art. 5.

  Chiunque  vende,  pone in vendita, o comunque mette in commercio il
riso  deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo
o  sulla  confezione  la  denominazione  della  ditta  produttrice  o
confezionatrice.  I sigilli devono essere confezionati in modo che in
seguito all'apertura siano resi inservibili.
  Su  apposito  cartellino  assicurato  da sigillo o sull'imballaggio
devono   essere   indicati  nell'ordine,  con  caratteri  chiaramente
leggibili ed alti almeno un centimetro:
    a)   il   gruppo   di  appartenenza  (comune,  semifino,  fino  e
superfino);
    b) la varieta'.
  Sono   tollerate   denominazioni  locali  o  di  fantasia,  purche'
riportate   sullo   stesso  verso  su  cui  figurano  le  indicazioni
obbligatorie,  e  purche' con caratteri di dimensioni non superiori a
quelli delle diciture obbligatorie.
  Non  sono  ammesse  indicazioni  o raffigurazioni che siano tali da
potere indurre in errore l'acquirente.
  Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso
che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni
sigillate,  nonche' tutti i quantitativi che si trovano nei locali di
vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e
al dettaglio.
  I   quantitativi  di  riso  comune  in  trasferimento,  quando  non
destinati  a  industrie  di  lavorazione,  sono  considerati posti in
vendita.