Art. 6. E' ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'art. 2, nonche' dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purche' sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli di altre diciture l'indicazione di "riso sotto tipo" e della percentuale di rottura.