Art. 6.

  E'  ammessa  la  vendita  di riso con tolleranze superiori a quelle
stabilite  ai  sensi dell'art. 2, nonche' dei risi ibridi o derivanti
da risoni imperfetti, purche' sulla confezione e sui cartellini venga
apposta  ben  visibile  e con caratteri di dimensioni non inferiori a
quelli  di  altre diciture l'indicazione di "riso sotto tipo" e della
percentuale di rottura.