Art. 7.

  E'  consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purche' siano
rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.
  Il  riso  in vendita al dettaglio deve sempre essere presentato con
apposito  cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo
di  appartenenza,  la  varieta'  e,  per i casi previsti dall'art. 6,
anche  l'indicazione  di  "riso  sotto  tipo"  e della percentuale di
rottura.