Art. 8. Per l'esercizio della vigilanza si applicano le norme contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.