Art. 8. 
 
  Per l'esercizio della vigilanza si applicano le norme contenute nel
capo  VIII  del  regio  decreto-legge  15  ottobre  1925,  n.   2033,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,  nonche'  del  relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926,
n. 1361, e loro successive modificazioni, salvo quanto  espressamente
previsto dalla presente legge.