Art. 9. 
 
  In ogni caso in cui,  agli  effetti  giudiziari  od  amministrativi
della, presente legge, occorra  una  revisione  dell'analisi,  questa
sara' eseguita da uno degli Istituti seguenti: 
    1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le
analisi   eseguite   dagli   Istituti    delegati    dal    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 
    2) dall'Istituto superiore di sanita', per  quelle  eseguite  dai
Laboratori  provinciali  d'igiene  e  profilassi,   per   quanto   ha
riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'. 
  Il quantitativo di riso da prelevare per  ogni  campionamento  deve
essere per lo meno di grammi 600.