Art. 9. In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della, presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sara' eseguita da uno degli Istituti seguenti: 1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2) dall'Istituto superiore di sanita', per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'. Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.