Art. 2. 
 
  Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  alle  Convenzioni  indicate
nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore  in
conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle  Convenzioni
stesse. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                               ZOLI - PELLA - GONELLA 
                                                                - GUI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA