Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate
nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni
stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - GONELLA
- GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA