Art. 2. 
 
  Il   Prefetto   di   Viterbo,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera', con  suo  decreto,  al  regolamento  dei
rapporti patrimoniali e  finanziari  tra  il  comune  di  Orte  e  il
ricostituito comune di Bassano in Teverina, nonche' alla ripartizione
fra gli stessi, previo parere delle rispettive  Amministrazioni,  del
personale attualmente in servizio presso il comune di Orte. 
  E'  fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei   Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48,
e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne  il
trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228
del testo unico  3  marzo  1934,  n.  383,  della  legge  comunale  e
provinciale, e successive modifiche. 
  Al personale in servizio  presso  il  comune  di  Orte,  che  sara'
inquadrato negli organici del comune di Bassano  in  Teverina,  sara'
mantenuto  ad  personam  il  trattamento  economico  fruito  all'atto
dell'inquadramento. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 agosto 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                             TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1958 
  Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 69. - RELLEVA