Art. 2.
Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale
amministrativa, provvedera', con suo decreto, al regolamento dei
rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Orte e il
ricostituito comune di Bassano in Teverina, nonche' alla ripartizione
fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del
personale attualmente in servizio presso il comune di Orte.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48,
e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il
trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e
provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Orte, che sara'
inquadrato negli organici del comune di Bassano in Teverina, sara'
mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto
dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 agosto 1958
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 69. - RELLEVA