Art. 2. 
 
  Le  norme  allegate  entrano  in  vigore  tre  mesi  dopo  la  loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica.  Entro  la
stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a, Roma, addi' 27 ottobre 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                         FANFANI - TOGNI - ANGELINI - 
                                           TAMBRONI - GONELLA - PRETI 
                                           - ANDREOTTI - SEGNI - MORO 
                                             - FERRARI AGGRADI - BO - 
                               MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1958 
  Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 99 - RELLEVA 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  24  gennaio   1959,   n.   4,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.