Art. 2. Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a, Roma, addi' 27 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - TOGNI - ANGELINI - TAMBRONI - GONELLA - PRETI - ANDREOTTI - SEGNI - MORO - FERRARI AGGRADI - BO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 99 - RELLEVA -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 24 gennaio 1959, n. 4, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.