Art. 11.

  I  ruoli organici del personale del Corpo della- guardia di finanza
sono  stabiliti  in  conformita' della tabella allegata alla presente
legge.
  Il   numero  degli  ufficiali  di  complemento  che  e'  consentito
mantenere  in  servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la
legge di approvazione del bilancio.