Art. 2. Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente personale militare: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) truppa. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: Ufficiali generali: generale di divisione; generale di brigata. Ufficiali superiori: colonnello; tenente colonnello; maggiore. Ufficiali inferiori: capitano. Ufficiali subalterni: tenente; sottotenente. Il personale sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: aiutante di battaglia; maresciallo maggiore; maresciallo capo; maresciallo ordinario; brigadiere; vicebrigadiere. Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra. I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici: appuntato; finanziere; allievo finanziere.