Art. 2. 
 
  Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente 
personale militare: 
    a) ufficiali; 
    b) sottufficiali; 
    c) truppa. 
  Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: 
    Ufficiali generali: 
      generale di divisione; 
      generale di brigata. 
    Ufficiali superiori: 
      colonnello; 
      tenente colonnello; 
      maggiore. 
    Ufficiali inferiori: 
      capitano. 
    Ufficiali subalterni: 
      tenente; 
      sottotenente. 
  Il personale sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi 
gerarchici: 
      aiutante di battaglia; 
      maresciallo maggiore; 
      maresciallo capo; 
      maresciallo ordinario; 
      brigadiere; 
      vicebrigadiere. 
  Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali di 
ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni  compiute  in
guerra. 
  I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici: 
      appuntato; 
      finanziere; 
      allievo finanziere.