Art. 4.

  Il  Comandante  generale  della  guardia di finanza e' scelto fra i
generali  di  Corpo  d'armata  dell'Esercito  in  servizio permanente
effettivo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa.
  Il  Comandante  generale  presiede a tutte le attivita' concernenti
l'organizzazione,   il   personale,  l'impiego,  i  servizi  tecnici,
logistici  e  amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di
finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per
quanto  e'  necessario  in  relazione all'addestramento militare e al
concorso  dei  reparti  del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza.  Ha  rapporti  col Comandante generale dei carabinieri col
Capo   della   polizia   e   con  tutti  gli  altri  organi  centrali
dell'Amministrazione  dello Stato per assicurare il coordinamento con
essi dell'attivita' della Guardia di finanza.
  Il  Comandante  generale  e'  coadiuvato  nell'esercizio  delle sue
funzioni  ed  e'  sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal
Comandante  in  seconda,  che  attende  anche  in  particolare,  alla
trattazione  degli  affari  che  gli  vengono delegati dal Comandante
generale.  Assume  la  carica di Comandante in seconda il generale di
divisione piu' anziano della Guardia di finanza.