Art. 4. Il Comandante generale della guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza. Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.