Art. 5.

  Il  Comando  generale  e'  costituito  da  reparti, uffici e organi
direttivi  dei  servizi,  ai  quali  sono  assegnati  ufficiali della
Guardia  di  finanza;  possono  esservi  assegnati ufficiali di altre
Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.
  Per  le  esigenze  addestrative  di  carattere  militare  e  per il
collegamento  con  lo  stato  maggiore  dell'Esercito e' assegnato al
Comando  generale  un  generale  di brigata dell'Esercito in servizio
permanente.
  Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al
  Comando  generale  funzionari  ed  impiegati  del  Ministero  delle
  finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal
Comandante generale.