Art. 6. Ciascuna zona e' costituita dal Comando, da un numero vario di legioni e da un Centro di addestramento. Ciascuna legione e' costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, stazioni navali, sezioni elicotteri e unita' minori. Il Comando scuole e' equiparato a Comando di zona ed ha alle dipendenze l'accademia, la scuola sottufficiali e la legione allievi le quali sono costituite dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina e la scuola nautica nonche' la banda musicale del Corpo. I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per l'investigazione ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano. Essi di distinguono in: nucleo centrale, che dipende direttamente dal Comando generale; nuclei regionali, che dipendono direttamente dai Comandi di zona; nuclei provinciali, che dipendono direttamente dai Comandi di legione o da Comandi di unita' minori. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni ed unita' minori. Le legioni, il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e il reparto autonomo centrale sono Comandi di corpo. - Il reparto autonomo centrale dipende direttamente dal Comando generale, ha in forza il personale militare in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo e attende alla organizzazione dei servizi logistici nella capitale. Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici.