Art. 7.

  Possono  essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della
guardia  di  finanza  ufficiali di grado non superiore a colonnello o
corrispondente  e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari
incarichi di natura tecnica.
  Al  personale  militare  anzidetto spetta la indennita' di alloggio
dovuta ai pari grado del Corpo.