Art. 7. Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica. Al personale militare anzidetto spetta la indennita' di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.