Art. 8.

  All'insegnamento  nelle  scuole  e  nei  corsi  di addestramento si
provvede  con  ufficiali  della  Guardia  di finanza o di altre Forze
armate.
  All'insegnamento  delle materie non militari si puo' provvedere con
professori  e  assistenti  di  ruolo  del  Ministero  della  pubblica
istruzione,  magistrati,  funzionari dell'Amministrazione finanziaria
delle  carriere  direttive in attivita' di servizio, funzionari degli
altri  rami  dell'Amministrazione  dello  Stato  e,  ove occorra, con
personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato
mediante convenzioni annuali.
  Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col
Ministro,  per  il  tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi
stanziamenti   di   bilancio,   i   compensi  per  gli  incarichi  di
insegnamento.