Art. 10. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti e organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza piu' idonea degli interessi turistici e, per gli Enti periferici, la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali e comunali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, rispettando l'autonomia degli stessi Enti periferici e attuando il coordinamento delle loro attivita'. Le norme predette saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Disposizioni transitorie