Art. 10.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sentita una
Commissione  parlamentare  composta  di nove senatori e nove deputati
designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il
riordinamento  degli Enti e organi turistici nazionali, provinciali e
locali,   avendo  cura  di  assicurare  nella  loro  composizione  la
rappresentanza  piu' idonea degli interessi turistici e, per gli Enti
periferici,  la  rappresentanza  delle  Amministrazioni provinciali e
comunali  e  delle  Camere  di  commercio,  industria  e agricoltura,
rispettando  l'autonomia  degli  stessi Enti periferici e attuando il
coordinamento delle loro attivita'.
  Le  norme  predette  saranno  emanate  con  uno  o piu' decreti del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di
concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
  Disposizioni transitorie