Art. 12.
Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo
e dello spettacolo ed al conseguimento delle sue finalita'
istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sara'
provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione
della spesa del Ministero (lei tesoro, alle sottorubriche "Servizi
spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale" e "Commissariato
per il turismo", esclusi quelli da destinare ai servizi "Informazioni
e proprieta' intellettuale", i quali - con decreto del Ministro per
il tesoro - saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello
stesso stato di previsione.
Al Ministero del turismo e dello spettacolo e' trasferito,
altresi', il capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato i provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA