Art. 12.

  Per  le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo
e   dello   spettacolo   ed  al  conseguimento  delle  sue  finalita'
istituzionali,  fino  all'approvazione  del  relativo bilancio, sara'
provveduto  con  gli  stanziamenti  recati  dallo stato di previsione
della  spesa  del  Ministero (lei tesoro, alle sottorubriche "Servizi
spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale" e "Commissariato
per il turismo", esclusi quelli da destinare ai servizi "Informazioni
e  proprieta'  intellettuale", i quali - con decreto del Ministro per
il  tesoro  - saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello
stesso stato di previsione.
  Al   Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  e'  trasferito,
altresi',  il  capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato i provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - TAMBRONI

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: GONELLA