Art. 12. Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo e dello spettacolo ed al conseguimento delle sue finalita' istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sara' provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero (lei tesoro, alle sottorubriche "Servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale" e "Commissariato per il turismo", esclusi quelli da destinare ai servizi "Informazioni e proprieta' intellettuale", i quali - con decreto del Ministro per il tesoro - saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione. Al Ministero del turismo e dello spettacolo e' trasferito, altresi', il capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato i provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA