Art. 2.

  Il  Commissariato  per  il  turismo  e  la Direzione generale dello
spettacolo  istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
sono  soppressi.  Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero
del turismo e dello spettacolo.
  Allo  stesso  Ministero  e'  attribuita  la  vigilanza sul Comitato
olimpico  nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni
esercitate  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti
di esso.