Art. 2. Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppressi. Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo. Allo stesso Ministero e' attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di esso.