Art. 3.
Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:
a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei
ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;
b) le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi
del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella
legge 1 luglio 1926, h. 1380, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di
turismo;
c) le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno
ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive
modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di
soggiorno, di cura e di turismo.
I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni
del carattere di stazione di cura soggiorno e turismo al territorio
di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse,
sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno.