Art. 3.

  Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:
    a)  le  funzioni  attribuite  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;
    b)  le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi
del  regio  decreto-legge  15  aprile  1926, n. 765, convertito nella
legge   1  luglio  1926,  h.  1380,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  riguardo  alle  stazioni  di  cura,  di soggiorno e di
turismo;
    c)  le  attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno
ai   sensi  del  regio  decreto-legge  24  novembre  1938,  n.  1926,
convertito   nella   legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sull'ordinamento  della  imposta di
soggiorno, di cura e di turismo.
  I  provvedimenti  concernenti  il riconoscimento e le modificazioni
del  carattere  di stazione di cura soggiorno e turismo al territorio
di  un  Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse,
sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.
  Il  Ministro  per  il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno.