Art. 3. Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute: a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo; b) le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, h. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; c) le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo. I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni del carattere di stazione di cura soggiorno e turismo al territorio di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse, sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.