Art. 9. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonche' per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 7, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva dei ruoli indicati nell'articolo 8. Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 7 del personale di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonche' per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli aggiunti. Con la istituzione dei ruoli di cui al primo comma saranno soppressi quelli indicati nell'art. 8, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi, sara' inquadrato nei nuovi ruoli, con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla posizione da: esso rivestita e con l'anzianita' di ruolo e di qualifica gia' maturata. Per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto potranno essere indetti un volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, (dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.