Art. 9.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  per  il turismo e lo
spettacolo  e  con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per
la  istituzione  dei  ruoli  organici del personale del Ministero del
turismo  e  dello  spettacolo,  nonche'  per la istituzione dei nuovi
ruoli  organici  del  personale  del  Servizio  delle  informazioni e
dell'Ufficio  della proprieta' letteraria, artistica e scientifica di
cui  all'articolo  7,  avuto  riguardo  alle  effettive  esigenze dei
servizi  e  nei  limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva
dei ruoli indicati nell'articolo 8.
  Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per
la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il
Servizio  ed  Ufficio  indicati  nell'articolo 7 del personale di cui
alla  tabella A annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274,
di  quello  dei  ruoli  ad  esaurimento  e  dei  ruoli aggiunti e del
personale  non  di  ruolo,  nonche' per la prima attuazione dei ruoli
organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli aggiunti.
  Con  la  istituzione  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma saranno
soppressi  quelli  indicati  nell'art.  8,  primo comma. Il personale
appartenente  ai  ruoli  soppressi, sara' inquadrato nei nuovi ruoli,
con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla
posizione  da:  esso  rivestita  e  con  l'anzianita'  di  ruolo e di
qualifica gia' maturata.
  Per  il  conferimento  dei  posti  nelle  qualifiche  iniziali  che
risultino  eventualmente  disponibili  dopo l'inquadramento anzidetto
potranno   essere  indetti  un  volta  tanto  concorsi  riservati  al
personale  dei  ruoli  organici,  (dei  ruoli aggiunti e non di ruolo
appartenente  alle  Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.