Art. 5.
                              Personale

  1.  All'assegnazione  del  personale  al  Dipartimento  provvede il
Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
d'intesa  con  il Ministro per l'attuazione del programma di Governo,
se nominato.
  2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio
per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico
nelle  amministrazioni  dello Stato, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2001, e la struttura di
missione «Ufficio per il programma di Governo», di cui al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003, sono
soppressi.  Il personale comunque in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  presso  i  citati  uffici,  anche  in
posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo o altre similari, e'
assegnato,  al  Dipartimento  per  il  programma di Governo, ai sensi
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, e
successive modificazioni e integrazioni.