Art. 5. Personale 1. All'assegnazione del personale al Dipartimento provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato. 2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2001, e la struttura di missione «Ufficio per il programma di Governo», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003, sono soppressi. Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i citati uffici, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altre similari, e' assegnato, al Dipartimento per il programma di Governo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni.