Art. 18.
                       (Disposizioni diverse)

   1.  Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative,
rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
   2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle
indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
   3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base,
anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi
regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2005  alle  pertinenti  unita' previsionali di' base dei
Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
   6.  Ai  fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti  per  la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei
Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di
competenza  e  di'  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita'
esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite
unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati  dalla  Unione  europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
   8.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui
ai  decreti  legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n.
303,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  le  variazioni  di' bilancio in termini di
residui,  competenza e cassa, ivi comprese l'individuzione dei centri
di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
   9.  Su  proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che
nell'esercizio  200 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi  di  ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da
altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni
compensative,  in  termini  di'  competenza  e di cassa, tra capitoli
delle   unita'   previsionali   di   base   del  medesimo  centro  di
responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni
di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a
pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge,
nonche'  tra  capitoli  di  unita'  previsionali di base dello stesso
stato  di  previsione  limitatamente  alle spese di funzionamento per
oneri  relativi  a  movimenti  di personale e per quelli strettamente
connessi con la operativita' delle amministrazioni.
   10.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della  legge  Il  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in
entrata dalle amministrazioni interessate.
   11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, le variazioni di' bilancio connesse
con  l'attuazione  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro del
personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
   12.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2005,
relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale
civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la
corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale
dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
   13.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  delle somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita'
previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello
Stato.
   14.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle
unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto
di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione
finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del
Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione
finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette
modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
   15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per
l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
   16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di  base,  anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56,
concernente  disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
   17.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo
24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
   18.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16
febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione
temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di
comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento
economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di
destinazione.
   19.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  46  della  legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il
fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
e'  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti da comunicare alle
Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilita'  e  le  unita'  previsionali  di  base degli stati di
previsione  interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.
   20.   Per  l'anno  finanziario  2005,  al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Ministro  competente  da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il tramite del
rispettivo  Ufficio  centrale  del bilancio, nonche' alle Commissioni
parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti,  possono essere
effettuate   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita'
previsionali  del  medesimo  stato  di  previsione della spesa, fatta
eccezione  per 1e autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
le  spese  in  annualita'  e  a  pagamento  differito  e  per  quelle
direttamente regolate con legge.
   21.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  72  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, concernente i
fondi  rotativi  per  le  imprese,  il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
   22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione  delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2005,  delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese   di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso  le
amministrazioni  statali  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
   23.  Per l'anno finanziario 2005, le unita' previsionali di base e
le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
   24.  Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 1.4 novembre 1995, n.
481, e' sostituito dal seguente:
   "40.   Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera  b),  afferenti
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei
predetti enti".