Art. 6.
           (Stato di previsione del Ministero degli affari
                   esteri e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
   2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
2005,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
   3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
   4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata del bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
   5.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le
rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi
delIarticolo  5  della  legge  6  febbraio  1985, n. 15, e successive
modificazioni,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in euro e' acquisito
all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto,
sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione
di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di
mobili,  suppellettili  e  macchine  d'ufficioe  funzionamento  degli
uffici  all'estero,  nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi
di trasporto.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2
-  Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero
degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto
pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla
legge finanziaria.