Art. 2.

  1. Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin
S.p.a.  presenta  al  Ministero  delle  attivita' produttive entro il
31 dicembre  di  ogni  anno  una  relazione  tecnica  sullo  stato di
avanzamento  delle  attivita'  di  cui  all'art. 1 e sulle azioni e i
tempi  previsti  per  la  loro  esecuzione,  collabora  con lo stesso
Ministero  attraverso  soluzioni  organizzative  da definire mediante
idonea convenzione di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio all'esecuzione delle attivita' di competenza in
materia di:
    a) individuazione  e  caratterizzazione  del sito per il deposito
nazionale  provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi, relativi
assetto del territorio e sviluppo economico e sociale della comunita'
locale, oltre alla tutela dell'ambiente;
    b) promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi
degli  impianti  nucleari  sulle problematiche dello smantellamento e
dell'energia  nucleare  in  generale, dando, se del caso, vita ad uno
specifico sistema informativo;
    c) individuazione   di   tutte   le   azioni  necessarie  per  la
pianificazione del recupero e dello sviluppo produttivo dei siti;
    d) predisposizione   del   quadro   di  riferimento  normativo  e
procedurale   per   la   gestione   dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustibile  nucleare  irraggiato  e  per  la  disattivazione  degli
impianti;
    e) risanamento  territoriale  ed  ambientale  dei  siti  nucleari
nazionali;
    f) individuazione  e  realizzazione  dei  siti  per lo stoccaggio
provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti.