Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.