Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo  «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita
-  Settore  Certiagro»  del  rispetto delle prescrizioni previste nel
presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.
53,  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128  come  sostituito,  con
provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art.
53  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole e forestali,
qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi
indicati.