Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  «Certiquality - Isituto di certificazione
della   qualita'   -   Settore  Certiagro»  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.