L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2004

Visti:

- la legge 5 marzo 1990, n. 46;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;
- la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
  (di  seguito:  l'Autorita)  30  gennaio  2004, n. 4/04, (di seguito
  deliberazione  n.  4/04)  come  successivamente  rettificata  e, in
  particolare,  l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito:
  Testo integrato della qualita);
- la   deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004,  n.  5/04  e
  successive  modificazioni  e,  in  particolare,  l'allegato  A alla
  medesima deliberazione;
- le  proposte  delle  imprese  distributrici  pervenute ai sensi del
  punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04;
- il  documento  per la consultazione, diffuso in data 22 luglio 2004
  (di  seguito:  documento  per  la  consultazione  22  luglio 2004),
  contenente  le  proposte  dell'Autorita'  in  materia di indennizzi
  automatici  ai  clienti del servizio elettrico alimentati in alta e
  media tensione con elevato numero annuo di interruzioni;
- le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da  parte  dei soggetti
  interessati  in  merito  alle proposte di cui al precedente alinea,
  comprensive degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi
  e  dei  benefici conseguenti all'adeguamento tecnico degli impianti
  di utenza ai requisiti tecnici proposti dall'Autorita' nel medesimo
  documento per la consultazione.

- Considerato che:

- sulle   reti   di   distribuzione  una  quota  significativa  delle
  interruzioni   senza   preavviso   lunghe   e'   costituita   dalle
  interruzioni  non  localizzate,  una  parte delle quali puo' essere
  causata da guasti con origine negli impianti di utenza;
- la  regolazione  del  numero  delle interruzioni di cui al Titolo 5
  della  Parte  I del Testo integrato della qualita' prevede standard
  specifici  di continuita' e penalita' per le imprese distributrici,
  in  caso  di  mancato rispetto degli standard medesimi, finalizzati
  alla  riduzione  del  numero  di  clienti  con  elevato  numero  di
  interruzioni, incluse le interruzioni non localizzate;
- un'ulteriore   riduzione  delle  interruzioni  non  localizzate  e'
  possibile attraverso l'installazione a cura dei clienti di adeguati
  apparecchi  interruttori  e  protezioni  in grado di evitare che le
  interruzioni   che   si  originano  negli  impianti  di  utenza  si
  riverberino  nella  rete  di  distribuzione, danneggiando gli altri
  clienti connessi alla stessa linea.

- Considerate:

- le   proposte   formulate   dall'Autorita'  nel  documento  per  la
  consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l'altro, di:
a) erogazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da
   parte  delle  imprese  distributrici  degli  standard specifici di
   continuita',  a  valere  sulle penalita' previste dall'articolo 32
   del   Testo  integrato  della  qualita'  a  carico  delle  imprese
   distributrici,  a  favore  di tutti i clienti alimentati in alta e
   media tensione, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini
   di  potenza  disponibile,  purche'  dotati di impianti adeguati ai
   requisiti tecnici richiesti;
b) riduzione proporzionale dell'ammontare degli indennizzi automatici
   qualora   il  gettito  delle  penalita'  a  carico  delle  imprese
   distributrici  risulti  inferiore  alla totalita' degli indennizzi
   medesimi;
c) individuazione  di  requisiti  tecnici  relativi  agli impianti di
   utenza,  in  grado  di  selezionare  i  guasti  che  si  originano
   all'interno  degli  impianti  di  utenza,  necessari  affinche'  i
   menzionati clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici;
d) individuazione   di   specifici  obblighi  in  capo  alle  imprese
   distributrici  necessari  per assicurare il corretto funzionamento
   delle  protezioni  degli  impianti  di  utenza,  coordinate con le
   protezioni degli impianti della rete di distribuzione;
e) previsione  di obblighi in capo ai clienti che intendono usufruire
   dei  citati  indennizzi,  concernenti  la  produzione  all'impresa
   distributrice  di  una  dichiarazione  di  adeguatezza  dei propri
   impianti ai requisiti tecnici;
f) facolta'   per   le   imprese   distributrici  di  controllare  la
   veridicita'  delle  dichiarazioni presentate e il mantenimento nel
   tempo   dei   citati   requisiti,  attraverso  l'utilizzazione  di
   personale  tecnico  esterno  adibito  a  tali  attivita' dotato di
   specifici requisiti tecnico-professionali;
g) introduzione di un corrispettivo tariffario specifico a carico dei
   clienti  finali  che  non  adeguano i propri impianti di utenza ai
   requisiti  tecnici  previsti  con  decorrenza dall'1 gennaio 2008,
   anticipabile per i clienti di maggiore potenza;

- le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da  parte  dei soggetti
  interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
a) erogare    gli    indennizzi    non    prima   del   completamento
   dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza;
b) assicurare  un  valore minimo agli indennizzi automatici anche nei
   casi  in  cui  la  penalita' a carico di una impresa distributrice
   risulti insufficiente alla loro erogazione, al fine di incentivare
   i  clienti  all'adeguamento  degli impianti di utenza ai requisiti
   tecnici;
c) rendere  gli  indennizzi  automatici  proporzionali  alla  potenza
   impegnata piuttosto che alla potenza disponibile;
d) individuare  requisiti  semplificati  per  i clienti alimentati in
   media  tensione  con  potenza  disponibile  inferiore  a  400  kW,
   tipicamente  non dotati di interruttore asservibile a protezione e
   per  i  quali l'adeguamento ai requisiti tecnici proposti potrebbe
   risultare non conveniente;
e) escludere  dalla  regolazione del numero di interruzioni i clienti
   alimentati  in  media tensione con piccola potenza disponibile, in
   ragione  della  previsione  di costi elevati da sostenere a carico
   del  sistema elettrico nel caso di trasformazione massiva in bassa
   tensione   del   punto   di   consegna   e  conferire  all'impresa
   distributrice   la   valutazione,   caso   per   caso,  in  ordine
   all'effettiva  necessita'  della  menzionata trasformazione, sulla
   base  della  reale  incidenza  del  cliente  sulla continuita' del
   servizio e sulla base della realta' impiantistica;
f) dimensionare  il  corrispettivo  tariffario  dovuto  da  parte dei
   clienti  alimentati  in  alta  e media tensione in caso di mancato
   adeguamento  dei  propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da
   incentivarli all'adeguamento ai requisiti tecnici.

- Considerato  che  l'attivita'  di  preparazione  di  norme  e guide
  tecniche   e'  svolta  dal  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (di
  seguito:  CEI)  e  che lo stesso CEI ha predisposto l'aggiornamento
  della  Guida CEI 11-35 "Guida per l'esecuzione di cabine elettriche
  MT/BT  del  cliente/utente  finale"  atta  a  favorire un rapido ed
  esteso  processo di adeguamento ai requisiti tecnici degli impianti
  di utenza dei clienti finali MT.

- Ritenuto che sia opportuno:
- confermare  alcuni  orientamenti contenuti nelle proposte formulate
  nel  documento  per  la  consultazione  in  data  22  luglio  2004,
  concernenti in particolare:

a) l'erogazione  degli  indennizzi  automatici  in  caso  di  mancato
   rispetto  da  parte  delle  imprese  distributrici  degli standard
   specifici  di  continuita',  a  valere  sulle  penalita'  previste
   dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle
   imprese  distributrici,  a favore dei clienti alimentati in alta e
   media  tensione  dotati  di impianti adeguati ai requisiti tecnici
   richiesti;
b) la  fissazione  di  obblighi  in  capo  alle imprese distributrici
   necessari   per   assicurare   il   corretto  funzionamento  delle
   protezioni  degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni
   degli impianti della rete di distribuzione;
c) l'effettuazione  di controlli a carico delle imprese distributrici
   con  personale  appartenente a organismi tecnici qualificati e con
   modalita'  non  discriminatorie  nei  confronti  dei  clienti  del
   mercato libero;
d) la   fissazione   del  termine  di  decorrenza  del  corrispettivo
   tariffario specifico per i clienti che non adeguano in un lasso di
   tempo  ragionevole, anche in relazione al costo, i propri impianti
   ai requisiti tecnici;
- dare   seguito   ad   alcune  osservazioni  avanzate  dai  soggetti
  interessati, concernenti in particolare:

a) l'individuazione  di un valore minimo degli indennizzi automatici,
   anche  nei casi, temporaneamente possibili negli anni 2006 e 2007,
   in  cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti
   insufficiente all'erogazione dei menzionati indennizzi, prevedendo
   in tali casi un contributo erogabile dalla Cassa conguaglio per il
   settore  elettrico  a  valere  sul  conto  "Oneri  per recuperi di
   continuita'";
b) la  previsione  di requisiti semplificati per i clienti alimentati
   in  media  tensione  con impianti di utenza gia' protetti contro i
   guasti   per   corto   circuito   (guasti   polifase)   e   aventi
   caratteristiche da rendere poco probabile l'insorgere di un guasto
   monofase,  individuabili  nei  clienti aventi impianti con potenza
   disponibile  inferiore a 400kW, un limitato sviluppo della rete di
   media tensione in cavo e un solo trasformatore MT/BT;

- fissare il termine da cui decorrera' la corresponsione alle imprese
  distributrici  del  corrispettivo tariffario specifico da parte dei
  clienti  finali  e  delle altre utenze alimentati in media tensione
  non   adeguati   ai  requisiti  tecnici  secondo  un  principio  di
  gradualita', a partire da quelli di maggiore potenza dal 2007;
- strutturare  tale corrispettivo in modo che risulti composto da una
  quota  fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero
  di  ore  di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilita'
  di  insorgenza  di  guasti  sugli impianti di utenza non dotati dei
  requisiti  tecnici  necessari a evitare che i clienti serviti dalla
  stessa linea subiscano interruzioni per effetto di tali guasti;
- prevedere  che  tale  corrispettivo  sia  trattenuto  dalle imprese
  distributrici  fino  a  un  tetto prestabilito, a compensazione dei
  maggiori  costi  sostenuti per effetto delle interruzioni provocate
  dai  clienti i cui impianti non sono adeguati ai requisiti tecnici,
  dimensionando il corrispettivo rispetto a tali costi;
- rinviare   a   successivo   provvedimento   la  determinazione  del
  corrispettivo  tariffario specifico per i clienti finali e le altre
  utenze  alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza
  disponibile inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti
  tecnici,  anche  in ragione dei nuovi elementi di regolazione della
  continuita'  del  servizio  che  saranno  introdotti nel periodo di
  regolazione successivo a quello 2004-2007.

- Ritenuto  che non sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni
  avanzate dai soggetti interessati concernenti, in particolare:
- il   rinvio   dell'erogazione   degli  indennizzi  al  termine  del
  completamento  dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in
  ragione    dell'eventualita'   che   i   clienti   non   provvedano
  all'adeguamento   degli   impianti:   detto   rinvio   non  sarebbe
  compatibile  con  l'esigenza  di  incentivare  l'adeguamento  degli
  impianti  da  parte dei clienti e richiederebbe la fissazione di un
  obbligo  di  adeguamento  da parte dell'Autorita', quando invece e'
  preferibile  una  soluzione  basata  su  incentivi  e  disincentivi
  economici;
- la   proporzionalita'  degli  indennizzi  automatici  alla  potenza
  impegnata  piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della
  necessaria coerenza con le penalita', previste dall'articolo 32 del
  Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici
  per  gli  anni  2006  e  2007,  che sono proporzionali alla potenza
  disponibile   in   misura   convenzionale   del  70%;  tale  misura
  convenzionale  potra'  essere  superata  nel periodo di regolazione
  successivo  a  quello  2004-2007,  nella  direzione,  gia' indicata
  dall'Autorita',  di  rilevare  la potenza effettivamente interrotta
  per  ciascuna  interruzione  e  per  ciascun  cliente,  grazie alla
  disponibilita'  di  misuratori  orari e teleletti su tutta l'utenza
  alimentata in media tensione;
- l'esclusione  dalla  regolazione  del numero di interruzioni, anche
  solo  con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei clienti alimentati
  in media tensione con piccola potenza disponibile; detta esclusione
  comporterebbe  la  permanenza  di una fascia numerosa di clienti in
  condizioni  tecniche  tali  da  non  permettere il dispiegamento di
  tutte  le  opportunita'  di  miglioramento  della  continuita'  del
  servizio.

- Ritenuto che:
- l'adeguamento  degli  impianti di utenza ai requisiti tecnici possa
  produrre  un  miglioramento  della  continuita'  del  servizio,  in
  termini di riduzione del numero di interruzioni, ulteriore a quello
  raggiungibile  per  effetto  della sola introduzione di penalita' a
  carico delle imprese distributrici;
- tale  miglioramento  comportera'  benefici  per  tutti  i  clienti,
  inclusi  quelli  alimentati  in bassa tensione, connessi alle linee
  dei  clienti  che  hanno  adeguato  i  propri impianti ai requisiti
  tecnici;
- sia  opportuno  raccomandare  al  CEI  di  proseguire  nell'avviato
  processo  di  aggiornamento  della normazione tecnica allo scopo di
  favorire un ampio e rapido adeguamento degli impianti degli utenti,
  in particolare di quelli alimentati in media tensione, ai requisiti
  tecnici,  riferendo  periodicamente  sullo stato di avanzamento dei
  lavori di normazione.

- Ritenuto infine necessario:
- integrare   l'articolo  32,  comma  32.1,  lettera  a),  del  Testo
  integrato  della  qualita'  allo scopo di differenziare lo standard
  specifico di continuita' per clienti alimentati in alta tensione in
  relazione  al tipo di connessione alla rete di distribuzione, per i
  clienti  che richiederanno la connessione a reti AT successivamente
  alla  presente  deliberazione, in modo da permettere al cliente una
  libera  scelta  tra  soluzioni  di  connessione con diverso costo e
  diverso livello di qualita';
- effettuare  la  rettifica  di  due errori materiali di cui al comma
  32.2 e alla tabella 3 del Testo integrato della qualita'

                              DELIBERA

1. di  integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), dell'Allegato
   A  alla  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
   gas  30  gennaio  2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della
   qualita'  dei  servizi  elettrici),  aggiungendo dopo le parole "1
   interruzione  senza preavviso lunga all'anno" le parole "salvo che
   per i clienti AT che, a partire dall'1 gennaio 2005, richiedano la
   connessione  a  reti  AT  in  derivazione  rigida,  per i quali si
   applica  lo  standard  di  2  interruzioni  senza preavviso lunghe
   all'anno";
2. di  rettificare  il  comma 32.2 del Testo integrato della qualita'
   dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole "il cui contratto
   di  trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno" le parole "o
   che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione";
3. di sostituire l'articolo 33 del Testo integrato della qualita' dei
   servizi  elettrici con il disposto normativo di cui all'Allegato A
   che   forma   parte   integrante   e  sostanziale  della  presente
   deliberazione;
4. di sostituire l'articolo 34 del Testo integrato della qualita' dei
   servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all'Allegato B
   che   forma   parte   integrante   e  sostanziale  della  presente
   deliberazione;
5. di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della qualita' dei
   servizi  elettrici sostituendo le parole "potenza disponibile" con
   le parole "potenza media interrotta";
6. di  raccomandare  ai  clienti  finali alimentati in media tensione
   l'applicazione  della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento
   alla taratura coordinata delle protezioni degli impianti di utenza
   con  le  protezioni  degli impianti di distribuzione, in relazione
   alle diverse condizioni di esercizio;
7. di   raccomandare   al   Comitato   Elettrotecnico   Italiano   il
   proseguimento  dell'attivita' di armonizzazione e aggiornamento di
   norme  e  guide  tecniche  in grado di favorire un rapido e esteso
   processo  di  adeguamento  degli  impianti  di utenza ai requisiti
   tecnici indicati nell'Allegato A, con riguardo anche alla corretta
   esecuzione  della manutenzione degli impianti dei clienti finali e
   altre  utenze  alimentati  in  alta  e  media  tensione, riferendo
   periodicamente  all'Autorita'  in  merito  all'avanzamento di tali
   attivita' di normazione;
8. di     pubblicare     nel     sito     internet     dell'Autorita'
   (www.autorita.energia.it)  il  Testo  integrato della qualita' dei
   servizi   elettrici   come   risultante   dalle  modificazioni  ed
   integrazioni apportate con il presente provvedimento;
9. di  pubblicare  il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
   della     Repubblica     italiana     e    nel    sito    internet
   (www.autorita.energia.it) dell'Autorita' affinche' entri in vigore
   dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 28 dicembre 2004

                                              Il Presidente: A. Ortis