IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al
personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
  Vista  la  legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro,
il  nulla  osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  26 marzo  1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  n.  95  del  22 aprile  1985,  concernente  le
procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri
generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro;
  Visto  il  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente
l'attuazione  della  direttiva  97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione;
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero»  con  il  quale sono
costituite  le  direzioni  centrali  ed  in  particolare la direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  7 marzo  2002  e
successive  modifiche,  con  il  quale  sono  istituite le aree delle
direzioni  centrali  ed in particolare l'Area protezione attiva della
direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  Vista   la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  3 dicembre  2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
  Vista  la  norma  tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori
portatili di incendio;
  Ritenuto  necessario provvedere al recepimento di norme europee per
la  caratterizzazione  tecnica  e  la classificazione degli estintori
portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la  procedura  d'informazione,  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione

  1.   Il  presente  decreto  aggiorna  le  disposizioni  tecniche  e
disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli
estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
  2.  Gli  aspetti  relativi  ai  rischi  dovuti  alla pressione sono
rimandati   alle  procedure  e  verifiche  previste  dalla  direttiva
97/23/CE  concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia
con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.