Art. 10. Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione 1. L'omologazione ha validita' cinque anni ed e' rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche. 2. L'omologazione non e' rinnovabile nel caso di annullamento dell'omologazione. 3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. 4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di annullare l'omologazione se: a) viene rilevata la non conformita' di esemplare di estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione; b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto. 5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformita' per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza.