Art. 11.
                          Norme transitorie

  1.   La  commercializzazione  di  estintori  portatili  d'incendio,
approvati  di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del
20 dicembre  1982, e' consentita fino alla scadenza dell'approvazione
stessa  e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Gli  estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi
del  decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno
essere  utilizzati  per  diciotto  anni,  decorrenti  dalla  data  di
produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.