Art. 12.
                            Norme finali

  1.  La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli
estinguenti,  i  materiali  metallici  ed  i  materiali plastici deve
avvenire  in conformita' alle specifiche normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente.
  2.  Tutti  gli  agenti  estinguenti  devono  essere  conformi  alle
normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della
salute degli utilizzatori.
  3. Sono abrogati:
    a) decreto    del   Ministro   dell'interno   20 dicembre   1982,
concernente  «Norme  tecniche  e procedurali, relative agli estintori
portatili  d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del
Ministero  dell'interno»  (pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 19 del 20 gennaio
1983);
    b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente
«Modificazioni  ed  integrazioni  al decreto ministeriale 20 dicembre
1982,  concernente:  "Norme  tecniche  e  procedurali,  relative agli
estintori  portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da
parte  del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal
punto  11.1  dell'allegato  B»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988);
    c) decreto    del   Ministro   dell'interno   12 novembre   1990,
concernente  «Sostituzione  del decreto ministeriale 16 gennaio 1987,
concernente  "Estintori  di  incendio  portatili di tipo approvato ai
sensi  del  decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle
norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti
dall'art.  2  del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto
ministeriale 14 gennaio 1988, recante: «Modificazioni ed integrazioni
al   decreto   ministeriale  20 dicembre  1982,  concernente:  "Norme
tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio,
soggetti   all'approvazione   di   tipo   da   parte   del  Ministero
dell'interno"   e   proroga  del  termine  previsto  dal  punto  11.1
dell'allegato   B   e  successive  modificazioni»  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre
1990).
  4.  Il  presente  decreto  entra  in vigore dopo centottanta giorni
dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 7 gennaio 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu