Art. 12. Norme finali 1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformita' alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori. 3. Sono abrogati: a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983); b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988); c) decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990, concernente «Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente "Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B e successive modificazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990). 4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2005 Il Ministro: Pisanu