Art. 2. Classificazione 1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonche' la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE. 2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.