Art. 4.
                            Utilizzazione

  1.    Gli    esemplari   di   estintori   portatili   di   incendio
commercializzati,  installati  e mantenuti in servizio, salvo diverse
disposizioni  di  legge concernenti impieghi particolari specificati,
devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.
  2.  L'estintore  in  esercizio  deve essere mantenuto in efficienza
mediante  verifiche  periodiche  da  parte  di personale esperto come
previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo
le   procedure  indicate  dalla  norma  UNI  9994  sulla  base  delle
indicazioni  di  uso  e  manutenzione  riportate  sul libretto di cui
all'art. 3, lettera g).
  3.  L'utilizzatore  e'  tenuto  a  conservare  la  dichiarazione di
conformita'  di  cui  al  precedente  art.  3,  lettera  f),  per gli
eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.
  4.  La  costruzione,  il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei
relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli
estintori  portatili  d'incendio, devono avvenire in conformita' alla
legislazione  vigente  in  materia  di  apparecchi  a pressione e, in
particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo
n. 93/2000.