Art. 5. Procedure per il rilascio dei certificati di prova 1. Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura: a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da omologare; b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove; c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta relativa al pagamento di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente; e) il produttore, sotto la propria responsabilita' civile e penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la campionatura di prova e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000; f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini; g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico. 2. E' consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore portatile d'incendio. La constatazione della validita' della modifica o sostituzione comportera' la nuova iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione nell'elenco predetto. 3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di cui al precedente comma debbono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.