Art. 6.
       Procedura per il rilascio del documento di omologazione

  1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo
la seguente procedura:
    a) il  produttore  inoltra  al  Ministero  dell'interno  apposita
domanda   corredata   dal   certificato   di   prova  rilasciato  dal
laboratorio;
    b) il  Ministero  dell'interno,  valutata  la documentazione e la
certificazione presentata, provvedera', entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto
di   omologazione   dell'estintore  portatile  d'incendio,  motivando
l'eventuale diniego.
  2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio
che  ha  emesso il certificato di prova, devono essere conservati per
dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre
a  cura  del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9
del presente decreto.
  3.  Il  Ministero  dell'interno rende noto, annualmente, attraverso
apposita  circolare  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco
aggiornato  degli  estintori  portatili d'incendio omologati ai sensi
del presente decreto.