Art. 7. Commercializzazione in ambito comunitario 1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate. 2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione e' corredata da: a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma; b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE; detta documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilita' civile e penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio; c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente l'accordo SEE; detta documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilita' civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta; d) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000. 3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua italiana la cui rispondenza puo' essere dichiarata dal richiedente l'omologazione.