IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore  che sanzionano formazioni professionali di durata mmima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Panotto Ariel David, nato il 2 settembre
1973  a  Santa  Fe'  (Argentina),  cittadino  argentino,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «Contador Publico» conseguito in Argentina in data
19 novembre 2003, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias
Economicas   de  la  Provincia  de  Santa  Fe»  (Argentina)  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
«dottore commercialista»;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Contador  Publico» conseguito presso la «Universidad Catolica de
Santa  Fe»  di Santa Fe' (Argentina) il 18 dicembre 2002 e rilasciato
il 7 aprile 2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 marzo 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti datata 16 aprile 2004;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «dottore  commercialista»  e  quella  di  cui  e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  il sig. Panotto possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rilasciato  dalla  Questura  di Roma in data
18 novembre 2004 con validita' fino al 18 novembre 2009;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Panotto Ariel David, nato il 2 settembre 1973 a Santa Fe'
(Argentina),   cittadino   argentino,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  dottori commercialisti e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.