IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive modificazioni, recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992; Preso atto che la Commissione sulle sostanze narcotiche delle Nazioni Unite (CND), con decisione 46/1 in data 8 aprile 2003, ha incluso la sostanza amineptina nella tabella II della Convenzione del l971 sulle sostanze psicotrope; Considerato che l'amineptina e' un antidepressivo triciclico atipico con effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, in grado di produrre uno stato di dipendenza fisica nell'uomo e disturbi delle funzioni motorie o di pensiero o di comportamento o di percezione degli stimoli esterni; Considerato che studi clinici condotti sull'uomo hanno dimostrato che l'amineptina provoca dipendenza ed abuso, specie nei pazienti con precedenti storie di tossicodipendenza; Sentito l'Istituto superiore di sanita' che, in data 12 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento dell'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 18 marzo 2004, ha espresso a sua volta parere favorevole all'inserimento dell'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; Ritenuto, pertanto, di dover inserire l'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato; Decreta: Art. 1. 1. Nella tabella IV di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente sostanza: amineptina (nome chimico: 7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5il)amino]acido eptanoico).