Art. 3. 1. Per la realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti e' assegnata alle regioni e province autonome la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri: a) percentuale della popolazione residente 0,95 b) maggiorazione per le regioni meridionali in base alla percentuale di popolazione residente 0,05 2. Con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalita' di effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive: a) il riconoscimento del contributo alle regioni e province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero delle attivita' produttive di un programma generale di intervento, approvato dalla regione o provincia autonoma; b) l'attuazione del programma generale avviene, tramite le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute dalle regioni, ovvero iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, in base ai requisiti determinati nel programma generale d'intervento; c) la possibilita' di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori; d) il programma potra', fra l'altro prevedere iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero delle attivita' produttive; e) le iniziative possono prevedere la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; f) la garanzia della reale utilita' delle iniziative per il consumatore; g) il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui singoli interventi inclusi nel programma generale; h) l'effettuazione di attivita' di controllo finale, sugli interventi realizzati, da parte delle regioni e province autonome competenti, con la presenza di un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive, con oneri a valere sul programma di intervento; i) la previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degli interventi e, nel caso di mancato rispetto, di modalita' di trasferimento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma generale presentato dalla regione o provincia autonoma interessata. 3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalita' di rendicontazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio, le modalita' di liquidazione delle risorse.