Art. 3.
  1.  Per  la  realizzazione  di interventi mirati all'informazione a
favore dei consumatori ed utenti e' assegnata alle regioni e province
autonome la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro, ripartita fra
le  stesse  secondo  la tabella riportata nell'allegato B, in base ai
seguenti parametri:


    a) percentuale della popolazione residente      0,95
    b) maggiorazione per le regioni meridionali
       in base alla percentuale di popolazione
       residente                                    0,05

  2.  Con  decreto  del  direttore  generale per l'armonizzazione del
mercato  e la tutela dei consumatori sono individuate le modalita' di
effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive:
    a) il  riconoscimento  del  contributo  alle  regioni  e province
autonome  avviene  in  base  alla  presentazione  al  Ministero delle
attivita'   produttive   di  un  programma  generale  di  intervento,
approvato dalla regione o provincia autonoma;
    b) l'attuazione   del  programma  generale  avviene,  tramite  le
associazioni  dei  consumatori  presenti sul territorio, riconosciute
dalle  regioni,  ovvero  iscritte  all'elenco di cui all'art. 5 della
legge n. 281 del 1998, in base ai requisiti determinati nel programma
generale d'intervento;
    c) la  possibilita' di finanziare, nelle regioni meridionali, nel
limite  del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il
completamento  di  strumenti  generali  di attuazione di politiche di
tutela dei consumatori;
    d) il  programma  potra',  fra  l'altro  prevedere  iniziative di
informazione  ai  consumatori  su prezzi e tariffe, da attuarsi anche
attraverso  l'interscambio  delle informazioni con l'osservatorio dei
prezzi  e  tariffe  esistente  presso  il  Ministero  delle attivita'
produttive;
    e) le   iniziative   possono   prevedere  la  sperimentazione  di
strumenti  telematici  dedicati  anche  a  particolari  categorie  di
consumatori;
    f) la  garanzia  della  reale  utilita'  delle  iniziative per il
consumatore;
    g) il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui
singoli interventi inclusi nel programma generale;
    h) l'effettuazione   di  attivita'  di  controllo  finale,  sugli
interventi  realizzati,  da  parte  delle regioni e province autonome
competenti,  con la presenza di un rappresentante del Ministero delle
attivita' produttive, con oneri a valere sul programma di intervento;
    i) la  previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione
degli  interventi  e,  nel  caso di mancato rispetto, di modalita' di
trasferimento   delle   risorse  ad  altri  interventi  previsti  nel
programma  generale  presentato  dalla  regione  o provincia autonoma
interessata.
  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le modalita' di
presentazione  dei  programmi generali di intervento, le modalita' di
rendicontazione  delle  spese consuntivate ed approvate per i singoli
interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita'
di  controllo  e  monitoraggio,  le  modalita'  di liquidazione delle
risorse.