Art. 4.
  1.  Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al
consumo,  costituito  con  decreto  ministeriale del 22 dicembre 2003
presso  l'Istituto  per  la promozione industriale (IPI) e' assegnata
l'ulteriore somma di Euro 18.000.000,00.
  2.  L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale
22 dicembre  2003 e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore
della    garanzia   concessa   non   puo'   superare   l'importo   di
Euro 3.000,00.».
  3.  Nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003
le  parole  «beni  durevoli»  sono  sostituite  dalle  parole «beni e
servizi».
  4.  Qualora  l'attivazione del Fondo in questione non avvenga entro
il  30 maggio  2005  si  procede,  sentite  le competenti commissioni
parlamentari,  ai  sensi  dell'art.  148 della legge n. 388 del 2000,
alla eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate all'IPI.