Art. 4. 1. Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto ministeriale del 22 dicembre 2003 presso l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e' assegnata l'ulteriore somma di Euro 18.000.000,00. 2. L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore della garanzia concessa non puo' superare l'importo di Euro 3.000,00.». 3. Nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 le parole «beni durevoli» sono sostituite dalle parole «beni e servizi». 4. Qualora l'attivazione del Fondo in questione non avvenga entro il 30 maggio 2005 si procede, sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 148 della legge n. 388 del 2000, alla eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate all'IPI.