Art. 2.
  1.  Fermo  restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  nell'esercizio  dei  poteri di deroga di cui
all'art.   13   del  decreto  legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,
l'Autorita'   regionale  e'  tenuta,  in  relazione  alle  specifiche
situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di
acqua della migliore qualita' possibile.