Art. 3.
  1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento
sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13,
comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2.  Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  effettuano,  congiuntamente, una valutazione
triinestrale,   sulla   base  della  documentazione  trasmessa  dalla
regione,  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi,  anche con
l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2004

                                          Il Ministro della salute
                                                   Sirchia
   Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
          Matteoli