Art. 3. 1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione triinestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2004 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli