Art. 2.
                              Funzioni
  2.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  si avvale per lo svolgimento delle funzioni
indicate  dall'art.  21  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002,  dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  dalle altre
disposizioni  di  legge  o  di regolamento. Il Dipartimento, inoltre,
fornisce  al  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  se nominato, il
supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.