Art. 3.
                  Ministro per la funzione pubblica
  1.  Il  Ministro  per  la  Funzione  pubblica,  di seguito indicato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
  2.    Il    Ministro    esercita    le    funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  definisce  le  priorita' e gli obiettivi da
conseguire  nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza
dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e della gestione agli
indirizzi impartiti.
  3.  Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,
della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3,
ed  all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1984, n. 536.
  4.  Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza, i
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi,
commissioni,  comitati,  gruppi di lavoro e organismi operanti presso
altre anirninistrazioni ed istituzioni.
  5.   Il   Ministro  puo',  nelle  materie  di  propria  competenza,
costituire  commissioni  e  gruppi di lavoro in relazione a specifici
obiettivi.